GLOSSARIO
Il termine iter legislativo è il
corrispettivo di procedimento legislativo cioè il procedimento formale che
porta all'approvazione di una legge. Esso ha inizio con la fase dell'iniziativa
e, passando per la fase della discussione e della votazione (prima nella
Commissione consiliare competente e poi in Aula) termina con la fase della
promulgazione e della pubblicazione della legge. Il procedimento legislativo
ordinario, vale a dire quello seguito per la generalità dei provvedimenti, deve
essere distinto da quelli adottati in casi particolari, per esempio per la
legge finanziaria o per la legge comunitaria, che se ne discostano per modalità
e tempistiche differenziate. Le specifiche disposizioni in materia di iter
legislativo sono contenute nel Regolamento del Consiglio regionale.
Mozione
La mozione è uno strumento di indirizzo politico che
è inteso a promuovere una discussione da parte del Consiglio regionale. La
disciplina di tale atto consiliare è prevista espressamente agli articoli 139 e
ss. del Regolamento del Consiglio
regionale, i quali ne disciplinano le modalità di
presentazione, di discussione e di approvazione. In particolare, le mozioni
possono essere presentate da ogni Consigliere regionale. Una volta approvata
dall'Aula, la mozione vincola la Giunta regionale ad un determinato indirizzo o
a compiere determinati comportamenti. Il Regolamento prevede anche una fase di
controllo sull'attuazione delle mozioni prevista nel dettaglio dall'articolo
138 sexies.
Un particolare tipo di mozione è la mozione di sfiducia che è intesa a manifestare la sfiducia del Consiglio
regionale nei confronti del Presidente della Regione.
L'articolo 145 del Regolamento del Consiglio regionale prevede che tale mozione
debba essere motivata, sottoscritta da almeno un quarto dei componenti del
Consiglio regionale e approvata con appello nominale con il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei componenti stessi. Il Presidente del Consiglio regionale, a seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia, comunica
all'Assemblea e al Presidente della Regione lo scioglimento del Consiglio stesso.
Proposta di Legge
E' l'atto con cui si esercita l'iniziativa legislativa quando essa non provenga ad opera della Giunta
regionale, nel qual caso si parla di disegno di legge. La
proposta di legge deve essere redatta in articoli corredati da una relazione
che ne illustra il contenuto e le finalità. Per la relativa disciplina si fa
riferimento agli articoli 86 e seguenti del Regolamento
interno del Consiglio regionale.
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CAMPANIA
Proposta di Legge: Istituzione del Registro
regionale dell’Endometriosi”
Reg. Gen. n. 216 del 30.06.11
Ad iniziativa del Consigliere Carlo Aveta
EMILIA ROMAGNA
Entra in vigore da oggi, 1°
giugno 2017, il nuovo elenco di patologie croniche che danno diritto all’esenzione dal ticket e quindi a visite, esami e cure
farmaceutiche a totale carico del Servizio sanitario regionale. Diventa operativo, infatti, uno dei punti centrali dei nuovi Livelli essenziali di assistenza (Lea) approvati a inizio anno dal Governo, e in
Emilia-Romagna tutto è pronto per partire.
FRIULI VENEZIA
GIULIA
Legge Regionale n. 18 dell’11.10.12 “Disposizioni
per la tutela delle donne affette da endometriosi”
LAZIO
Mozione n. 138 dell’11.01.11 “Istituzione Registro
regionale dell’endometirosi”
Consiglieri proponenti: Francesco Storace, Roberto Buonasorte
MARCHE
Proposta di Legge: Istituzione del Registro
regionale dell’Endometriosi”
n. 147 presentata il 31.10.11
Ad iniziativa dei Consiglieri Foschi, Latini, Malaspina, Natali, Giorgi, Massi,
Marinelli, Bugaro, Zinni, Acquaroli, Ciriaci, Carloni.
PUGLIA
Legge Regionale n. 40 dell’08.10.14 “Disposizioni
per la tutela delle donne affette a endometriosi”