martedì 31 gennaio 2012

Domanda di adozione: iter

La coppia che desidera adottare un bambino deve seguire un particolare e non semplice iter. In primo luogo, è necessario inviare la domanda di adozione al Tribunale per i minorennicompetente per territorio di residenza. Qualora la coppia risieda all'estero, il tribunale competente è quello dell'ultimo domicilio o, in mancanza, quello di Roma.
 
Alcuni Tribunali per i minorenni richiedono che la domanda di adozione sia indirizzata preventivamente ai Servizi socio-assistenziali che, successivamente, informeranno il Tribunale della disponibilità dei coniugi.
 
Accolta la richiesta di adozione, il Tribunale, per poter valutare l'idoneità dei coniugi ad adottare un minore, dispone: 1) un'indagine di natura psico-sociale, da affidare ai servizi sociali; 2) un'indagine da espletare dalle autorità di pubblica sicurezza; 3) una serie di controlli sanitari, realizzati dai dipartimenti di Medicina Legale di Salute Mentale.
 
Quando tutte e tre le relazioni saranno pervenute al Tribunale per i Minorenni, potrà essere valutata la domanda di adozione. Dopo aver letto i pareri e la relazione dei Servizi sociali, il Tribunale, con un ulteriore colloquio con il giudice competente, decide autonomamente (quindi anche in difformità con quanto espresso nelle relazioni raccolte) se considerare i coniugi idonei o meno per l'adozione di un minore.
 
Successivamente, quando un minore si trova in stato permanente di abbandono, il Tribunale per i minorenni emette un decreto di adottabilità e individua, tra tutte le coppie che hanno presentato la disponibilità, quella più idonea al minore stesso. Il Tribunale dei minori provvede a comunicare ai coniugi individuati l'avvenuto abbinamento, le informazioni mediche sullo stato di salute del minore ed eventuali informazioni riguardanti la sua storia e procede all’incontro tra il minore e la coppia.

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