Informazioni sulle agevolazioni
fiscali alle Associazioni di Promozione Sociale
Le persone fisiche e gli enti
soggetti all’IRES, quali società ed enti commerciali e non commerciali, possono
ridurre il reddito complessivo delle erogazioni liberali in denaro
o in natura operate a favore
delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte nel registro nazionale,
compresi i livelli di organizzazione territoriale e circoli affiliati.
La deduzione prevista è pari al
10% del reddito dichiarato e, comunque, non può essere superiore a 70.000 euro
(più specificatamente, l’erogazione liberale è deducibile fino al minore dei
due limiti).
Per fruire dell’agevolazione è
necessario che le erogazioni liberali in denaro siano effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito,
di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Non è quindi ammessa
deducibilità per i contributi versati in contante.
LE ALTRE AGEVOLAZIONI
FISCALI SULLE EROGAZIONI LIBERALI ALLE APS
In alternativa alla deducibilità
sopra illustrata, le persone fisiche
che effettuano erogazioni liberali in denaro alle associazioni di promozione
sociale possono fruire della detrazione
dall’Irpef nella misura del 19% da calcolare su un importo massimo di € 2.065,83.
È necessario che le erogazioni siano effettuate tramite versamento
postale o bancario,
o con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari o
circolari.
Le imprese (imprenditori individuali, società di persone, società di
capitali, enti commerciali, eccetera), invece, a fronte di erogazioni liberali
in denaro a favore delle organizzazioni suddette possono dedurre dal reddito di impresa un importo non
superiore a € 1.549,37 o al 2% del reddito di impresa dichiarato.
superiore a € 1.549,37 o al 2% del reddito di impresa dichiarato.
NOTE:
le DETRAZIONI sono le somme che, una volta calcolate le imposte da pagare, si possono sottrarre da queste, in modo da pagare di meno.
Le DEDUZIONI sono le somme che si possono sottrarre dal reddito su cui poi si calcolano le imposte.
le DETRAZIONI sono le somme che, una volta calcolate le imposte da pagare, si possono sottrarre da queste, in modo da pagare di meno.
Le DEDUZIONI sono le somme che si possono sottrarre dal reddito su cui poi si calcolano le imposte.
I contributi versati come quote associative NON sono deducibili.
Le erogazioni liberali e le donazioni in memoria SONO deducibili.
Le erogazioni liberali e le donazioni in memoria SONO deducibili.
Ti ricordiamo che:
Divieto di cumulo. Questa deduzione non può cumularsi con altre agevolazioni fiscali
previste da altre norme,
indipendentemente dall’importo erogato. Ad esempio, se il contribuente effettua
erogazioni liberali (anche a più beneficiari) per un valore superiore al limite
massimo consentito di 70.000 euro, non potrà avvalersi, per la parte eccedente
tale limite, del beneficio della deduzione o detrazione, neppure ai sensi di
altre disposizioni di legge.
La scelta effettuata per un tipo di agevolazione si applica a tutto il periodo d’imposta.
La scelta effettuata per un tipo di agevolazione si applica a tutto il periodo d’imposta.
È preferibile rivolgersi al proprio
consulente di fiducia per scegliere la formula più ada tta
alle proprie esigenze.
È opportuno conservare la
ricevuta, postale o bancaria della tua donazione. Per le donazioni tramite
domiciliazione bancaria/postale, carta di credito, bonifico e assegno
l'estratto conto ha valore di ricevuta.
L’Associazione Endometriosi è Iscrizione al Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione
Sociale di Parma al n.226 PS del 22.12.2008
QUALCHE INFORMAZIONE SULLE
APS
Le associazioni di promozione
sociale regolamentate dalla legge 7 dicembre 2000 n. 383 testimoniano il crescente interesse
del legislatore per il settore non profit. La legge n. 383 del 2000 contiene
infatti principi e norme volte a valorizzare l’associazionismo sociale
favorendo la formazione di nuove realtà associative ed il consolidamento di
quelle esistenti.
Sono considerate associazioni di
promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i
movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni, costituiti al fine di
svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi senza
finalità di lucro.
Le associazioni di promozione
sociale si costituiscono con atto scritto nel quale devono essere indicati
tutti gli elementi previsti dalla legge come la denominazione, l’oggetto
sociale, l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività
non possono essere divisi fra gli associati in nessun caso, neppure in forme
indirette.
Per il perseguimento dei fini
istituzionali le associazioni di promozione sociale si
avvalgono prevalentemente delle attività prestate dai propri associati in forma
volontaria, libera e gratuita.
In caso di particolari necessità le
associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.
Non sono considerate associazioni di
promozione sociale i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le
associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria
e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di
interessi economici degli associati.
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