martedì 31 gennaio 2012

Benefici fiscali


Informazioni sulle agevolazioni fiscali alle Associazioni di Promozione Sociale

Le persone fisiche e gli enti soggetti all’IRES, quali società ed enti commerciali e non commerciali, possono ridurre il reddito complessivo delle erogazioni liberali in denaro
o in natura operate a favore delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte nel registro nazionale, compresi i livelli di organizzazione territoriale e circoli affiliati.
La deduzione prevista è pari al 10% del reddito dichiarato e, comunque, non può essere superiore a 70.000 euro (più specificatamente, l’erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti).
Per fruire dell’agevolazione è necessario che le erogazioni liberali in denaro siano effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Non è quindi ammessa deducibilità per i contributi versati in contante.

LE ALTRE AGEVOLAZIONI FISCALI SULLE EROGAZIONI LIBERALI ALLE APS
In alternativa alla deducibilità sopra illustrata, le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro alle associazioni di promozione sociale possono fruire della detrazione dall’Irpef nella misura del 19% da calcolare su un importo massimo di € 2.065,83.
È necessario che le erogazioni siano effettuate tramite versamento postale o bancario,
o con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari o circolari.
Le imprese (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali, eccetera), invece, a fronte di erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni suddette possono dedurre dal reddito di impresa un importo non
superiore a € 1.549,37 o al 2% del reddito di impresa dichiarato.

NOTE:
le DETRAZIONI sono le somme che, una volta calcolate le imposte da pagare, si possono sottrarre da queste, in modo da pagare di meno.
Le DEDUZIONI sono le somme che si possono sottrarre dal reddito su cui poi si calcolano le imposte.

I contributi versati come quote associative NON sono deducibili.
Le erogazioni liberali e le donazioni in memoria SONO deducibili.

Ti ricordiamo che:
Divieto di cumulo. Questa deduzione non può cumularsi con altre agevolazioni fiscali
previste da altre norme, indipendentemente dall’importo erogato. Ad esempio, se il contribuente effettua erogazioni liberali (anche a più beneficiari) per un valore superiore al limite massimo consentito di 70.000 euro, non potrà avvalersi, per la parte eccedente tale limite, del beneficio della deduzione o detrazione, neppure ai sensi di altre disposizioni di legge.
La scelta effettuata per un tipo di agevolazione si applica a tutto il periodo d’imposta.

È preferibile rivolgersi al proprio consulente di fiducia per scegliere la formula più adatta alle proprie esigenze.
È opportuno  conservare la ricevuta, postale o bancaria della tua donazione. Per le donazioni tramite domiciliazione bancaria/postale, carta di credito, bonifico e assegno l'estratto conto ha valore di ricevuta.
L’Associazione Endometriosi è Iscrizione al Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale di Parma al n.226 PS del 22.12.2008


QUALCHE INFORMAZIONE SULLE APS
Le associazioni di promozione sociale regolamentate dalla legge 7 dicembre 2000      n. 383 testimoniano il crescente interesse del legislatore per il settore non profit. La legge n. 383 del 2000 contiene infatti principi e norme volte a valorizzare l’associazionismo sociale favorendo la formazione di nuove realtà associative ed il consolidamento di quelle esistenti.
Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni, costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi senza finalità di lucro.
Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale devono essere indicati tutti gli elementi previsti dalla legge come la denominazione, l’oggetto sociale, l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono essere divisi fra gli associati in nessun caso, neppure in forme indirette.
Per il perseguimento dei fini istituzionali le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate dai propri associati in forma volontaria, libera e gratuita.
In caso di particolari necessità le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.
Non sono considerate associazioni di promozione sociale i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

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